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Cancellazione Protesto su Cambiali e Assegni: Guida Completa alla Riabilitazione e Tempi

Ricevere un protesto su una cambiale o su un assegno può avere un impatto significativo sulla propria vita personale e professionale. Ma non bisogna lasciarsi prendere dal panico perché le soluzioni per cancellare il protesto, ottenere la riabilitazione e tornare a operare
con serenità esistono e noi siamo qui per presentartele.

In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere: cos’è un protesto cambiario e quali sono le sue conseguenze, come funziona la cancellazione e quali tempistiche aspettarsi.

Cos’è un protesto cambiario e quando si verifica

Il protesto cambiario è un atto pubblico redatto quando un titolo di credito (una cambiale o
un assegno) non viene pagato entro i termini stabiliti.
In particolare:

  • La cambiale è una promessa di pagamento e chi la emette si impegna a pagare una determinata somma di denaro entro una data stabilita. Non è necessario, dunque, che i fondi siano disponibili al momento della sua emissione.
  • L’assegno, invece, è un mezzo di pagamento immediato, in quanto presuppone che la somma indicata sia già disponibile sul conto corrente del debitore al momento della sua emissione.

Proprio per via di questa differenza, le conseguenze e le modalità di cancellazione del protesto cambiario o su assegno possono variare.

In entrambi i casi, comunque, il protesto viene levato da soggetti abilitati, come notai o ufficiali giudiziari, e successivamente iscritto nel Registro Informatico dei Protesti, gestito dalle Camere di Commercio.

L’iscrizione nel registro avviene entro pochi giorni dalla levata del protesto e rimane visibile per un periodo massimo di cinque anni, salvo cancellazione anticipata o riabilitazione.

Quali sono le conseguenze di un protesto

Essere iscritti nel Registro dei Protesti comporta, innanzitutto, un danno reputazionale. Sì, perché ai soggetti protestati viene quasi sempre attribuita l’etichetta di persone “non affidabili”. Infatti, il registro è pubblico e consultabile in qualsiasi momento da banche, finanziarie e soggetti interessati alla verifica dell’affidabilità economica, che spesso decidono di evitare il rischio di stringere rapporti con persone che potrebbero non pagare o ritardare i pagamenti.

Concretamente, per le persone protestate ciò si traduce in:

  • difficoltà nell’apertura di nuovi conti correnti;
  • limitazioni nell’accesso al credito;
  • revoca di affidamenti bancari;
  • maggiore rigidità nei rapporti con fornitori e partner commerciali.

Senza contare il fatto che, in presenza di un titolo non pagato, il creditore può avviare azioni esecutive nei confronti del debitore, come il pignoramento di beni o somme di denaro, per recuperare il proprio credito.

Cancellazione protesto su cambiali

Prima di parlare di cancellazione del protesto, è molto importante chiarire che il Registro dei Protesti non va confuso con il CRIF o altri Sistemi di Informazioni Creditizie. Si tratta, infatti, di banche dati differenti, con funzioni e procedure di cancellazione diverse.

Concentriamoci, dunque, su come avviene la cancellazione dal Registro dei Protesti, analizzando i diversi casi legati alle tempistiche.

Pagamento entro 12 mesi

Il debitore che entro un anno dalla sua iscrizione nel registro dei protesti adempie al suo obbligo di pagamento della cambiale tratta o di un vaglia cambiario, ha la facoltà di chiedere la cancellazione del proprio nominativo dalla lista dei soggetti protestati all’interno del registro informatico dei protesti (ai sensi dell’art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall’art. 2, 1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall’art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273).

Per richiedere la cancellazione occorrono generalmente:

  • il modulo di richiesta fornito dalla Camera di Commercio;
  • la copia originale dell’effetto di protesto;
  • la copia originale dell’atto di protesto;
  • la quietanza di pagamento sottoscritta dal beneficiario, oppure la ricevuta di pagamento timbrata dall’istituto di credito ove è avvenuto il pagamento;
  • una marca da bollo di importo dettato dalla normativa vigente;
  • la copia di versamento dei diritti di segreteria;
  • la copia di un documento di identità e del codice fiscale del debitore;
    ● la copia di un documento di identità, codice fiscale e delega, qualora la richiesta
    venga effettuata da un terzo.

Se la documentazione è completa e corretta, la Camera di Commercio può disporre la cancellazione.

Pagamento oltre l’anno

Se il pagamento avviene dopo un anno dalla levata del protesto, la cancellazione non è immediata. In questo caso è necessario ottenere prima la riabilitazione presso il Tribunale competente.

Quindi, il soggetto interessato dovrà presentare al Tribunale di competenza, ovvero quello attribuito alla provincia di residenza, la richiesta di riabilitazione. Una volta ottenuta, si potrà procedere alla richiesta di cancellazione presentando alla Camera di Commercio gli stessi documenti presentati nel caso di cancellazione per avvenuto pagamento entro l’anno, accompagnati dalla copia del documento di riabilitazione e del modulo apposito di Richiesta di cancellazione protesti a seguito provvedimento di riabilitazione.

Cancellazione protesto su assegni: cosa cambia

Per quanto riguarda gli assegni, la procedura di cancellazione è più restrittiva rispetto a quella prevista per il protesto cambiario e non risulta così immediata.

Come abbiamo visto, l’assegno è considerato un vero e proprio mezzo di pagamento, non una promessa (come nel caso della cambiale). Per questa ragione, il soggetto protestato per assegno può ottenere la riabilitazione solo dopo un anno dalla levata; ne consegue che
anche l’iscrizione nel registro dei protesti non può essere cancellata prima di un anno.

Trascorso un anno e dopo aver saldato integralmente il debito, è necessario ottenere la riabilitazione dal Tribunale. Solo successivamente si potrà chiedere la cancellazione alla Camera di Commercio.

Se l’assegno viene pagato prima che sia decorso l’anno, è possibile richiedere l’inserimento di un’annotazione nel registro che attesti l’avvenuto pagamento, ma non è comunque possibile ottenere la cancellazione.

Riabilitazione del protestato: quando e come
richiederla

La riabilitazione è un provvedimento del Tribunale che consente di “azzerare” gli effetti del protesto.

Il soggetto protestato può presentare richiesta di riabilitazione nel caso in cui:

  • sia trascorso almeno un anno dalla levata del protesto;
  • il debito sia stato integralmente pagato (comprensivo di interessi e spese);
  • non siano stati levati, nel frattempo, altri protesti.

Se il Tribunale accoglie la richiesta, il protesto si considera come mai avvenuto. E, soprattutto, una volta ricevuto il provvedimento di riabilitazione, sarà poi possibile, finalmente, ottenere la cancellazione dal Registro dei Protesti.

Protesto illegittimo o errato: cosa fare

Può accadere anche di ricevere un protesto illegittimo o che la levata di protesto sia avvenuta per errore come, ad esempio, uno scambio di persona. In questi casi, se si è in grado di dimostrare l’illegittimità o l’errore, si ha tutto il diritto di richiedere la cancellazione del protesto.

È possibile presentare tale istanza al Presidente della Camera di Commercio competente, allegando la documentazione che dimostri l’errore e l’apposito modulo di richiesta cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto, reperibile anche online.

Bisogna specificare, però, che nel caso in cui il protesto sia avvenuto a causa di truffe, firme false o controversie contrattuali, potrebbe essere necessario rivolgersi al Tribunale per far accertare l’illegittimità e ottenere un provvedimento giudiziario.

Quanto dura un protesto e quando si cancella automaticamente

Ma veniamo a un altro importante quesito: nel caso in cui non venga presentata alcuna richiesta di cancellazione, quale sarebbe la durata del protesto?

L’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti può durare per un massimo di cinque anni dalla data di levata. Trascorso questo termine, la cancellazione avviene automaticamente, senza necessità di presentare domanda, anche nell’eventualità in cui i titoli protestati non siano stati pagati nel corso dei cinque anni.

Ma la cancellazione automatica non comporta l’estinzione del debito. Il creditore conserva comunque il diritto di agire per il recupero delle somme dovute, nei limiti dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Come operare se sei protestato in attesa di cancellazione

Se hai ricevuto un protesto, nel periodo che intercorre tra la sua levata e cancellazione, potresti incontrare difficoltà nell’apertura di un conto corrente o nell’accesso ai servizi bancari di base. Infatti, come abbiamo visto, le banche evitano di stringere rapporti con soggetti che sono a rischio insolvenza.

Ciò comporta la perdita della propria stabilità finanziaria e pone numerosi ostacoli nella gestione delle spese quotidiane e delle proprie attività lavorative, se si possiede una ditta individuale o un’azienda.

Ma in attesa della riabilitazione o cancellazione del protesto, è possibile accedere a strumenti utili al recupero della propria operatività. Esistono, infatti, soluzioni dedicate ai soggetti protestati e una delle più efficaci è l’apertura di un conto corrente per protestati.

Di cosa si tratta? Un conto corrente interamente progettato sulle specifiche esigenze di ciascun cliente, con cui è possibile tornare a:

  • ricevere bonifici;
  • effettuare pagamenti;
  • ricevere l’accredito di stipendio o pensione;
  • effettuare prelievi;
  • effettuare pagamenti online;
  • mantenere la continuità della tua attività professionale o aziendale.

Noi di Conto Protestati Service siamo specializzati nell’apertura di conti correnti per protestati e vantiamo un’esperienza ventennale in questo ambito. Con la guida dei nostri esperti, è possibile trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità e ottenere un conto
corrente in tempi brevissimi per riprendere il controllo sulle proprie finanze e recuperare, a piccoli passi, la propria serenità finanziaria.

FAQ

Dopo quanto tempo si cancella un protesto?

Un protesto rimane iscritto nel Registro Informatico dei Protesti per 5 anni dalla data di levata. Trascorso questo termine, la cancellazione avviene in maniera automatica. È comunque possibile richiederne la cancellazione anticipata nei casi in cui il titolo venga pagato entro i termini previsti o dopo aver ottenuto la riabilitazione.

Posso cancellare un protesto su cambiale prima di un anno?

Sì, se la cambiale viene pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, puoi presentare domanda di cancellazione alla Camera di Commercio competente allegando il titolo originale e la quietanza di pagamento.

Perché il protesto su assegno non si cancella subito?

Per gli assegni la cancellazione non può avvenire prima che sia trascorso un anno dalla levata. Anche se il pagamento dell’assegno avviene in tempi brevi, è necessario attendere e ottenere la riabilitazione dal Tribunale prima di richiedere la cancellazione.

Qual è la differenza tra protesto e segnalazione al CRIF?

Il protesto viene registrato nel Registro Informatico dei Protesti presso la Camera di Commercio, mentre il CRIF è un Sistema di Informazioni Creditizie che raccoglie dati sui finanziamenti. Sono due banche dati diverse e seguono procedure di cancellazione differenti.

Cosa succede se il protesto è stato fatto per errore?

Se il protesto è illegittimo o errato, puoi richiedere la cancellazione presentando documentazione alla Camera di Commercio. Nei casi più complessi, come firme false o contestazioni legali, può essere necessario rivolgersi al Tribunale.
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