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Cancellazione di protesti su cambiali: vediamo come fare

Cancellazione di protesti su cambiali: vediamo come fare

Cambiali e assegni sono i titoli di credito oggetto di possibili protesti: essi, infatti, contengono una promessa di pagamento del debitore nei confronti del proprio creditore. Nel momento in cui il creditore entra in possesso del titolo, ha anche il  diritto di riscuoterlo; quindi, acquisisce la possibilità di protestare il debitore qualora gli sia negata la possibilità di trasformare il credito in liquidità. Quando ciò si verifica, il soggetto protestato, a volte anche a sua insaputa, vedrà il suo nome pubblicato nel registro dei protestati nei dieci giorni successivi alla levata. Il registro è pubblico e quindi può essere visionato attraverso dei sistemi web collegati alla Camera di Commercio. I dati sono conservati all’interno del registro per un periodo di cinque anni, a meno che non ne venga richiesta la cancellazione anticipata. Questa può avvenire nel caso in cui i titoli siano stati pagati, il protestato sia stato riabilitato oppure se sussiste un caso accertato di errore o illegittimità nei protesti stessi. Se si verifica uno dei casi appena descritti, per poter cancellare i propri dati dal registro, bisogna rivolgersi alla Camera di Commercio competente nel territorio, ovvero quella che ha sede nella provincia in cui il protesto è stato levato.

Cancellazione per pagamento avvenuto

Il debitore che entro un anno dalla sua iscrizione nel registro dei protesti adempie al suo obbligo di pagamento della cambiale tratta o di un vaglia cambiario, ha la facoltà di chiedere la cancellazione del proprio nominativo dalla lista dei soggetti protestati all’interno del registro informatico dei protesti (ai sensi dell’art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall’art. 2, 1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall’art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273). Per la richiesta di cancellazione è necessario presentare i seguenti documenti:

  • modulo apposito da compilare, fornito dalla Camera di Commercio;
  • copia originale dell’effetto di protesto;
  • copia originale delle all’atto di protesto;
  • quietanza di pagamento avvenuto sottoscritta dal beneficiario, oppure la ricevuta di pagamento timbrata dall’istituto di credito ove è avvenuto il pagamento;
  • marca da bollo di importo dettato dalla normativa vigente;
  • copia di versamento dei diritti di segreteria;
  • copia di un documento di identità e del codice fiscale del debitore;
  • copia di un documento di identità, codice fiscale e delega qualora la richiesta venga effettuata da un terzo.

Cancellazione per erroneità o illegittimità

La stessa domanda di cancellazione può essere presentata dai soggetti protestati illegittimamente o per errore. I pubblici ufficiali o le aziende di credito abilitate potranno procedere con la richiesta di cancellazione (disposto dell’art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall’art. 2, 2° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall’art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273). Attraverso la Camera di commercio è possibile ricevere l’apposito modulo denominato appunto “Richiesta cancellazione per illegittimità o erroneità della levata di protesto”, che contiene tutte le informazioni utili a procedere con la richiesta. Ovviamente non spetta alla Camera di Commercio risolvere la questione in caso di truffa, controversie, firme false o altro; ciò compete infatti alle autorità giudiziarie.

Cancellazione con pagamento oltre l’anno

Se il debitore ha adempiuto al proprio obbligo di pagamento dopo un anno dalla data di levata di protesto, può richiederne comunque la cancellazione, ma prima deve essere riabilitato (articolo 17 della Legge 7 marzo 1996, n. 108). Quindi, il soggetto interessato dovrà presentare al Tribunale di competenza, ovvero quello attribuito alla provincia di residenza, la richiesta di riabilitazione. Una volta ottenuta, si potrà procedere alla richiesta di cancellazione presentando alla Camera di Commercio gli stessi documenti presentati nel caso di cancellazione per avvenuto pagamento entro l’anno, accompagnati dalla copia del documento di riabilitazione e del modulo apposito di “Richiesta di cancellazione protesti a seguito provvedimento di riabilitazione”.