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Cancellazione di protesti su cambiali: vediamo come fare

Cancellazione di protesti su cambiali: vediamo come fare

I titoli di credito vittime di possibili protesti sono le cambiali o gli assegni dato che essi contengono una promessa di pagamento che il debitore fa al proprio creditore. Nel momento che quest’ultimo è in possesso del titolo, è anche in possesso del diritto di riscuoterlo, quindi allo stesso tempo acquisisce la possibilità di protestare il debitore qualora gli sia negato  trasformare il credito in liquidità. Quando questo si viene a verificare, il soggetto protestato, a volte anche a sua insaputa, troverà il suo nome pubblicato nel registro dei protestati nei dieci giorni successivi alla levata. Il registro è pubblico e quindi può essere visionato attraverso dei sistemi web collegati alla Camera di Commercio. I dati che qui sono conservati, ci restano per cinque anni a meno che non venga richiesta la cancellazione anticipata; questa può avvenire nel caso in cui i titoli siano stati pagati, si sia stati riabilitati oppure sussista un caso accertato di errore o illegittimità nei protesti stessi. Per poterli cancellare, se si vengono a verificare i requisiti descritti, bisogna avvalersi alla Camera di Commercio competente nel territorio, ovvero quella che ha sede nella provincia in cui il protesto è stato levato.

Cancellazione per pagamento avvenuto

Il debitore che entro un anno dalla sua iscrizione nel registro dei protesti adempie al suo obbligo di pagamento della cambiale tratta o di un vaglia cambiario, ha la facoltà di chiedere la cancellazione del proprio nominativo dalla lista dei soggetti protestati all’interno del registro informatico dei protesti (ai sensi dell’art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall’art. 2, 1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall’art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273). Per fare ciò è necessario presentare per la richiesta i seguenti documenti:

  • modulo apposito da compilare, dato dalla Camera di Commercio
  • copia originale dell’effetto di protesto copia originale delle all’atto di protesto
  • quietanza di pagamento avvenuto che venga sottoscritta dal beneficiario oppure la ricevuta di pagamento timbrata dall’istituto di credito ove è avvenuto il pagamento
  • marca da bollo di importo dettato dalla normativa vigente
  • copia di versamento dei diritti di segreteria
  • copia di un documento di identità e del codice fiscale del debitore
  • copia di un documento di identità, codice fiscale e delega qualora la richiesta venga effettuata da un terzo.

Cancellazione per erroneità o illegittimità

La stessa domanda di cancellazione può essere presentata da chi sia stato protestato illegittimamente o per errore. I pubblici ufficiali o le aziende di credito abilitate potranno procedere con la richiesta di cancellazione (disposto dell’art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall’art. 2, 2° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, parzialmente modificato dall’art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273). Attraverso la Camera di commercio potrete venire in possesso dell’apposito modulo denominato appunto “Richiesta cancellazione per illegittimità o erroneità della levata di protesto”, che contiene tutte le informazioni per poter procedere con la richiesta. Ovviamente non è competenza della Camera di Commercio risolvere la questione in caso di truffa, controversie, firme false o altro, ma compete alle Autorità giudiziarie.

Cancellazione con pagamento oltre l’anno

Se il debitore ha adempiuto al proprio obbligo di pagamento dopo un anno dalla data di levata di protesto può richiedere comunque la cancellazione ma prima deve essere riabilitato (articolo 17 della Legge 7 marzo 1996, n. 108). Quindi il soggetto interessato dovrà presentare al Tribunale di competenza, ovvero quello attribuito alla provincia di residenza, la richiesta di riabilitazione. Quando questa è stata ottenuta si potrà procedere alla richiesta di cancellazione presentando alla Camera di Commercio gli stessi documenti presentati nel caso di cancellazione per avvenuto pagamento entro l’anno, accompagnati dalla copia del documento di riabilitazione e del modulo apposito di “Richiesta di cancellazione protesti a seguito provvedimento di riabilitazione”.