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Cancellazione di protesti su assegni: vediamo come fare

Cancellazione di protesti su assegni

Essere protestati può essere una situazione scomoda, soprattutto se si guarda alle conseguenze che questo atto porta con se e a tutte le limitazioni che il debitore si trova ad affrontare, comprese le grandi difficoltà per riemergere sia lavorativamente che personalmente. Ci sono poi delle situazioni in cui il protesto è stato levato in maniera ingiusta, senza fondamenta, per errore oppure per tempistiche burocratiche differenti quindi, il soggetto protestato si trova a poter adempiere al proprio obbligo, estinguere il proprio debito e quindi ad avere il diritto di chiedere la cancellazione nel registro dei protesti. Vediamo nel dettaglio le varie situazioni e le modalità di cancellazione di protesti levati su assegni.

Assegni pagati dopo la levata di protesto

Per quanto riguarda gli assegni si affrontano passaggi diversi dalla cancellazione di un protesto su cambiale. Infatti tale cancellazione dal registro informatico dei protesti non è immediata anche se l’assegno preso in causa viene pagato. Nel dettaglio ciò accade proprio per la diversa natura di tali titoli. La cambiale è infatti una promessa di pagamento ed essa non prevede di avere fondi necessari al momento della sua emissione, cosa ben diversa è invece per gli assegni, infatti essi prevedono la copertura della somma riportata già dal momento dell’emissione essendo riconosciuti come mezzo di pagamento e non come promessa. Proprio per questo motivo il soggetto protestato può ottenere la riabilitazione ma non in maniera imminente ma solamente dopo un anno dalla levata, quindi ne consegue che anche l’iscrizione nel registro dei protesti non può essere cancellata prima di un anno. Trascorso questo tempo, il debitore potrà chiedere la cancellazione rivolgendosi al Presidente del Tribunale competente alla propria zona di residenza per iniziare il processo di riabilitazione. Ottenuto ciò dovrà presentare istanza per ottenere la cancellazione del protesto alla Camera di Commercio.

Riportiamo i termini di pagamento degli assegni:

  • 8 giorni, se pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso, ovvero assegno su piazza
  • 15 giorni, se pagabile in altro Comune della Repubblica, ovvero assegno fuori piazza
  • 20 giorni se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione
  • 60 giorni se pagabile in Paesi extraeuropei

Se questi termini passano senza vedere adempiuto il pagamento, il protesto ha il diritto di essere levato.

Istanza per cancellazione prima di un anno

Come abbiamo detto non è possibile cancellare il protesto prima che sia decorso un anno dalla sua emissione, ma il soggetto debitore che ha adempiuto al pagamento prima che sia trascorso un anno e che quindi ancora non ha ottenuto la riabilitazione, può presentare comunque un’istanza alla Camera di Commercio competente per poter ottenere l’inserimento della cosiddetta informazione aggiuntiva, grazie alla quale nel registro dei protesti viene riportato che l’assegno è stato pagato dopo il protesto.

Levata di protesto illegittima o errata

Secondo l’ art. 4, comma 2, della Legge 77/55 e successive modifiche (istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche’ dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e’ proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto), tutti coloro che sono stati protestati per errore o senza fondamenta, possono presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, se si è in grado di dimostrare tali errori, proprio come accade per le cambiali. Il soggetto protestato che ha emesso l’assegno, può presentare tale istanza con apposito modello Richiesta cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto scaricabile anche online. Ovviamente questo è da ritenere valido solamente per quanto riguarda effettivi errori o modalità di levate ritenute illegittime, per le quali ci si può rivolgere alla Camera di Commercio. Per tutte le altre situazioni che possono aver portato al protesto invece, come truffe, firme false, titoli dati per garanzia ecc. bisognerà rivolgersi alle Autorità giudiziarie.