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Che cos’è la “levata di protesto”?

Il protesto è l’atto con il quale un pubblico ufficiale autorizzato va ad attestare la mancata accettazione o il mancato pagamento di un titolo di credito. Una volta fatte le dovute attestazioni si procede con la levata di protesto. Quando questi titoli di credito, cambiale tratta, vaglia cambiario, assegno, viene presentato per il pagamento ma non è possibile riscontrare adempimento della somma indicata, il creditore può fare appello al pubblico ufficiale che verifica il mancato pagamento o la mancata accettazione, si apre l’attività denominata appunto levata di protesto.

Pubblici ufficiali indicati per la levata

Perché la levata prenda valore deve essere elaborata ed emanata da un pubblico ufficiale autorizzato. Tali pubblici ufficiali chiamati a constatare il mancato pagamento sono:

  • un notaio

  • un ufficiale giudiziario

  • un segretario comunale, solo nel caso che nel territorio non siano presenti notai o ufficiali giudiziari abilitati allo scopo

Tempi diversi di levata

I termini di levata di protesto si diversificano al cambiare dei titoli di credito per i quali è stata fatta levata. I titoli di credito che possono essere protestate causa mancato adempimento sono:

  • la cambiale tratta: l’ordine che un soggetto dà ad un altro di pagare ad un terzo soggetto una determinata somma di denaro.

  • il vaglia cambiario o pagherò cambiario: la promessa che un soggetto fa di pagare una somma di denaro ad una scadenza stabilita.

  • l’assegno bancario o postale: mezzo di pagamento sostitutivo a liquidità.

Per le cambiali con scadenza a vista, il protesto può essere levato entro un anno dalla sua data di emissione; per le cambiali con scadenza stabilita, o a data certa, il termine viene determinato entro due giorni feriali successivi alla scadenza. Per quanto riguarda invece l’assegno, il tempo per levare il protesto si riduce notevolmente, infatti parliamo di otto giorni se può essere pagato nello stesso comune e quindici giorni se è pagabile in un comune diverso; sono venti i giorni se è possibile pagarlo in un paese estero facente parte dello stesso continente; sessanta invece se parliamo di un assegno pagabile in un paese estere appartenente ad un altro continente

Creditori tutelati dalla levata di protesto

I soggetti che hanno rapporti economici con il protestato, cioè coloro che hanno dei crediti nei suoi confronti, sono tutelati dalla levata dato che essa è oggetto di pubblicità. Nella pratica, una volta levato il protesto, va iscritto nel registro informatico dei protesti tenuto nella Camera di Commercio competente per territorio. Tale registro è fondamentale per informare i creditori esistenti e per quelli che potrebbero avere futuri rapporti con il soggetto protestato. Nel 2000 il registro cartaceo è stato sostituito con quello virtuale, ovvero digitale, consultabile facilmente online tramite una visura. Il mancato pagamento dei titoli va pubblicato appunto per informare e tutelare al massimo tutti coloro che hanno o potrebbero avere rapporti commerciali o comunque economici con il protestato.

Levata illegittima

È possibile che la levata di protesto non sia legittima e questo può accadere per vizi di merito o per vizi di forma.

  • Vizi di forma: se nella levata di protesto intercorre un errore formale, l’atto può essere annullato. Tutti i soggetti che fanno parte del percorso della levata di protesto sono interessati all’illegittimità del protesto.

  • Vizi di merito: se intercorre un’attività a sola discrezione per la quale la pubblica amministrazione può valutare l’opportunità di cancellare il protesto.

Se la levata di protesto viene dichiarata illegittima per uno dei motivi sopracitati, si potrebbe arrivare al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale nei confronti del soggetto protestato. Infatti, anche la Cassazione afferma che se colui a cui è attribuito il protesto porta la prova di aver subito una lesione sulla propria reputazione, personale e/o commerciale, avrà diritto al risarcimento del danno.