La banca avvia il protesto anche se ha richiamato
Essere protestati molte volte coglie di sorpresa i malcapitati ma molte altre volte si è a conoscenza della situazione e si spera che non vada a finire male o meglio ancora, fino a che non ci si cade magari non si crede alle conseguenze cui si va incontro. Sempre più spesso succede che il protestato ammette che non era a conoscenza dei fatti e soprattutto finisce per dare la colpa alla banca o al creditore. Ovviamente se l’assegno non viene pagato nei tempi pattuiti la colpa è esclusivamente del debitore che dovrebbe prestare attenzione e preoccuparsi anche del fatto che il conto in banca sia sufficiente a coprire l’assegno emesso.
La banca richiama il proprio cliente
Nel momento in cui viene emesso un assegno superiore alla giacenza del proprio conto corrente, la banca stessa penserà ad inviare alla banca del creditore, dove quest’ultimo andrà ad incassare l’assegno, una comunicazione che esplicita la situazione che si è venuta a creare. Anche il debitore riceverà la stessa lettera, in cui la banca indica quale termine esso possiede per rimediare, ovvero per depositare sul conto la somma necessaria affinché l’assegno possa essere riscosso dal creditore. Questa comunicazione è chiamata di insoluto a prima presentazione. Nel momento in cui si oltrepassa la scadenza concessa, la banca effettuerà un altro tentativo per provare a pagare l’assegno. Se questa operazione trova i fondi necessari andrà a buon fine e l’assegno risulterà pagato, altrimenti si procederà con l’iter del protesto.
Sanzioni per l’insoluto a prima presentazione
Nel momento in cui il debitore riceve questa comunicazione da parte della banca, non si può limitare a versare sul conto esclusivamente la somma che va a coprire il titolo. Questo succede perché arrivati a questo punto, il debito sarà soggetto a una sanzione pari al 10% del suo valore, e nel tempo che è intercorso tra l’emissione e la riscossione dell’assegno stesso verranno calcolati degli interessi di mora ed eventuali spese accessorie.
Il richiamo obbliga l’iscrizione alla CAI
Nel momento in cui la banca richiama per assegno scoperto, non c’è alcuna eccezione nel procedere normalmente all’inserimento dei dati alla Centrale di Allarme Interbancaria. Per sei mesi il debitore avrà l’obbligo di essere iscritto nei registri della Banca d’Italia e subirà come gli altri la revoca di sistema non potendo quindi più emettere assegni e dovendo obbligatoriamente restituire quelli posseduti. Secondo l’articolo 8 e 8-bis l. 386/1990 si possono evitare queste conseguenze solo se il pagamento avviene entro 60 giorni ma comunque la segnalazione alla CAI per difetto di provvista dovrà essere preceduta da un preavviso di revoca.