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Protesto: periculum in mora

Protesto: periculum in mora

Essere protestati per non essere riusciti a far fronte al pagamento di un debito attraverso u titolo di credito che può essere un assegno o una cambiale, può succedere a tutti e la maggior parte delle volte non ce se ne rende nemmeno conto istantaneamente. Ci sono delle tempistiche ben precise per le quali possiamo ritrovarci ad avere tutti i requisiti che ci portano al protesto. Ogni titolo di credito possiede le sue caratteristiche e quindi ad esso vengono associate le relative tempistiche di scadenza e di conseguenza la possibilità di levare il protesto.

Assegni e scadenze

Quando un creditore riceve degli assegni scoperti, succede che se ne rende conto nel momento in cui va ad incassare la somma relativa e gli viene negato questo passaggio. Quindi, vedendosi mancare la somma richiesta può, senza aspettare alcun tipo di tempo prestabilito, avviare la procedura che porta al pignoramento. Anche se ciò accade in maniera diretta, esistono delle scadenze precise per tutti gli assegni. La prescrizione per un assegno non esiste, ma allo stesso tempo può essere richiesta la prescrizione per il credito e il diritto che è scaturito da esso, dal quale è stato emesso l’assegno. Inoltre la scadenza vera e propria che è scritta nell’assegno stesso, è stabilita in 8 giorni se la banca in cui viene presentato l’assegno appartiene alla stessa città o dopo 15 giorni se invece la banca appartiene ad una città diversa, o fuori piazza. Al passare di tale tempo, il debitore,, ovvero chi ha emesso l’assegno può chiedere alla banca di emissione di cancellare l’ordine di pagamento. Nel momento in cui l’assegno scade può comunque cadere in prescrizione , infatti il creditore può agire in qualsiasi modo per recuperare il proprio credito che per lui costituisce un diritto. L’assegno di norma scade dopo sei mesi dall’emissione ma ciò non vuol dire che al termine il creditore veda venir meno la facoltà di appellarsi ad un giudice che cercherà di tutelare il richiedente per vie legali nei confronti chi ha emesso l’assegno.

Tempi per protesti cambiari

La procedura per il protesto di una cambiale non è di molto diversa da quella che porta al protesto di un assegno che esso sia postale o bancario. Nello stesso tempo, nonostante diverse similitudini tra gli iter, accade che ci siano tempistiche diverse per quanto riguarda le scadenze dei titoli. Ci troviamo infatti ad avere una scadenza di un anno per le cambiali a vista, partendo sempre dalla data di emissione, mentre per le cambiali con data prefissata la scadenza è di due giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa. Il creditore, ovvero il portatore della cambiale potrà richiedere la somma che non gli è stata riconosciuta, i relativi interessi maturati in maniera automatica e legalmente previsti oltre che il rimborso di tutte le spese accessorie a cui si va incontro per la riscossione forzata del titolo. Da qui il protestato ha tempo 10 giorni per adempiere alla sua obbligazione di pagamento.

Periculum in mora

Perché sussistano i requisiti che portano alla cancellazione di un protesto, questo deve essere categorizzato come illegittimo o errato. Gli assegni protestati infatti possono essere riabilitati immediatamente se sussiste il Periculum in Mora. Nello specifico avviene nel momento in cui il protesto permane almeno per un anno nell’apposito registro anche se il pagamento del titolo è avvenuto entro 12 mesi provocando un pregiudizio istantaneo e irreparabile. “La tutela del diritto di credito in via di urgenza è ammessa soltanto quando tale diritto si ponga in stretta connessione con un diritto non patrimoniale, di modo che la lesione del credito si traduce nella violazione di un diritto fondamentale, assumendo i connotati della irreparabilità”, questo è quanto deciso e deliberato dall’orientamento della giurisprudenza.