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Protesti e domande frequenti: ecco le risposte

Protesti e domande frequenti: ecco le risposte

La condizione dell’essere protestati ci crea una marea di dubbi ed incertezze sia sulla situazione stessa, sia sulle procedure, le cause, le conseguenze e tutte le incombenze che potremmo incontrare per liberarci da questa etichetta che non è solo fiscale ma anche personale. Rispondiamo alle domande più frequenti che un soggetto protestato si pone in questo contesto.

Quando posso essere protestato?

Si viene protestati nel momento in cui si è debitori ed è stato presentato un titolo per il pagamento che sia una cambiale e quindi una promessa di pagamento oppure un assegno, ovvero un vero e proprio mezzo di pagamento. Proprio per questo se la cambiale a scadenza non viene pagata o l’assegno emesso non ha la provvista corrispondente o addirittura il conto di riferimento è stato chiuso, il creditore si può rifare avanzando la levata di protesto.

Chi e quando pubblica un protesto?

Dopo che il creditore ha avanzato la levata di protesto, spetta alla Camera di Commercio che ha competenza nel territorio, in teoria quella che ha sede nella provincia in cui il protesto è stato levato. Questo andrà a far parte di un elenco che sarà pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti nei primi 10 giorni del mese successivo considerando l’intervallo di tempo di un mese. Per esempio, entro i primi dieci giorni di luglio verranno pubblicati nella lista tutti quei protesti levai dal 27 maggio al 26 giugno e così via.

La Camera di Commercio per le cancellazioni è la stessa della levata?

Si, esattamente. La Camera di Commercio che sarà incaricata di cancellare il protesto è la stessa che lo ha pubblicato, ovvero, come abbiamo detto sopra, la Camera di Commercio competente nella zona di riferimento.

Pagando l’assegno entro 60 giorni posso essere protestato?

L’assegno pagato in ritardo porta alla levata di protesto. Questo accade proprio perché l’assegno ha lo stesso valore del denaro contante, nel momento in cui si cede è come se il pagamento è avvenuto. Se invece successivamente il creditore ha problemi con l’incasso vuol dire che quel pagamento non è avvenuto e ha tutto il diritto ad avanzare un protesto.

Nel momento in cui l’assegno viene coperto il protesto può essere cancellato?

No. Anche se l’assegno venisse pagato il giorno successivo alla levata di protesto, comunque quest’ultimo va avanti con tutte le prassi. Infatti prima di poter chiedere la cancellazione che può essere effettiva solo quando è decorso un anno dalla levata, bisogna richiedere al Presidente del Tribunale la riabilitazione.

Vale la pena pagare l’assegno se si viene protestati comunque?

Certo che si! Se si paga entro 60 giorni comunque si evita l’iscrizione al CAI e allo stesso tempo non si va in contro alla revoca di sistema, cioè quella procedura per la quale il titolare del debito sarà inabilitato da qualsiasi ente presso il quale detiene un conto corrente ad emettere assegni. Oltre a non poterli emettere, gli assegni non si potranno neanche richiedere.

Basta la liberatoria del creditore per cancellare un protesto su cambiale?

La liberatoria del creditore non è sufficiente a cancellare un protesto. Oltre a possedere il titolo originale, in alternativa si ha come opzione quella di possedere un’attestazione che il deposito è avvenuto. Tale attestazione dovrà essere rilasciata da un istituto di credito.

Bisogna autenticare la quietanza di liberatoria della cambiale?

La quietanza va autenticata solo nel momento in cui non si possiede il titolo in originale. Se il creditore è una persona giuridica inoltre dovrà essere presentata su carta intestata.

Chi possiede materialmente il titolo protestato?

Il titolo protestato, sia che si tratti di cambiale che di assegno, è prassi che venga conservato dal creditore che lo ha materialmente già ricevuto nel momento del pagamento. Il titolo infatti, anche se il pagamento non è andato a buon fine non va restituito dato che è proprio quello testimonianza del protesto.