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Norme e regole sui protesti cambiari

Il protesto cambiario è regolato ufficialmente da norme ben precise, sia il protesto stesso che la sua successiva cancellazione. Le normative che lo regolano sono molteplici, ora prendiamo in esame la legge 1973.349, analizzandone i principali articoli.

Articolo 1

Il primo articolo ci spiega chi è addetto alla presentazione della levata di protesto, val a dire un notaio, dall’ufficiale giudiziario, dagli aiutanti ufficiali giudiziari o dal segretario comunale. Per quanto riguarda quest’ultima possibilità, ovvero che il protesto venga levato dal segretario comunale, ci sono delle limitazioni, vale a dire l’impossibilità di avere nel territorio notai o ufficiali giudiziari abilitati.

Articolo 2, 3 e 4

Nel secondo, terzo e quarto articolo possiamo venire a conoscenza dell’introduzione di soggetti diversi, ovvero i presentatori. Essi sono nominati dal notaio o dall’ufficiale giudiziario per un massimo di due a testa. Se il caso lo richiede, per esigenze particolari e per assicurare la buona riuscita possono essere aumentati in numero fino a sei. Ovviamente i presentatori non restano nell’anonimato ma il loro elenco è presentato presso la cancelleria del tribunale. Perchè un soggetto possa essere nominato presentatore deve aver conseguito il diploma di scuola superiore e non deve essere sottoposto a qualsiasi tipo di condanna penale.

Articolo 5

Questo articola regola le modalità ed i tempi della presentazione del titolo al protesto. Viene esplicato come non si possa effettuare un protesto in giorno festivo o nel giorno di riposo settimanale. Inoltre, non solo vanno rispettati i giorni feriali ma anche l’orario di apertura se si tratta di negozi, pubblici esercizi o qualsiasi venditore.

Articolo 6, 7, 8

I suddetti articoli ci indicano le indennità e i rimborsi dovuti a chi è chiamato ad operare per il protesto. Coloro che sono nominati per la levata infatti possono chiedere un rimborso spese per tutte le operazioni fatte fuori sede, solitamente calcolati con la modalità chilometrica.

Articolo 9

Il termine per consegnare il titolo è di 18 ore complessive dalla data di scadenza, calcolate nel primo giorno utile feriale. L’azienda che deve consegnare il titolo lo può fare solo attraverso una distinta dove sia ben chiara data e ora di consegna. Gli addetti verseranno l’importo il primo giorno utile non festivo e nel contempo all’azienda non è permesso ricevere alcun utile o compensi di alcun genere.

Articolo 10 e 11

La ripartizione del titolo avviene di comune accordo tra i pubblici ufficiali abilitati e le aziende di credito. Come ovvio e come sempre accade nel momento in cui le disposizioni di legge non vengano rispettate, i pubblici ufficiali addetti a tali protesti incorrono nelle sanzioni previste dalle norme vigenti, in proporzione all’entita dell’infrazione commessa.