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Novità 2022: diritti di protesto e indennità di accesso

diritti di protesto e indennità di accesso

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto 3 marzo 2022 del Ministero della Giustizia in cui si enuncia l’adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso per quanto riguarda la levata di protesti cambiari. Questo è accaduto perché il ministero ha pensato di adeguare in aumento del 4,9% per tutti i costi vigenti riguardanti i diritti e le indennità di accesso.

Inflazione e costo della vita in aumento

Vista la situazione dei prezzi in continuo aumento, si è ben deciso di aumentare anche tutti i costi relativi ai protesti. In particolare il Ministro della giustizia avendo la facoltà di stabilire ogni due anni le variazioni secondo gli aumenti generali del costo della vita, ha ritenuto opportuno adeguare anche i costi delle indennità che vengono percepite da notai, ufficiali giudiziari o segreterei per la levata di protesto cambiaria. Quanto sancito dall’art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349 il Ministero può decidere se considerare e applicare l’adeguamento dei costi.

Testo del provvedimento

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l’art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta’ di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell’importo dei diritti e delle indennita’ spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2020; Considerato che l’indice del costo della vita nel periodo 2020-2022 ha subito la maggiorazione del 4,9%, come indicato dall’Istituto centrale di statistica; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita’ di accesso;

Decreta: Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita’ di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue: 1. diritto di protesto: minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34; massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38; 2. indennita’ di accesso:

a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;

b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;

c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;

d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;

e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennita’ prevista alla precedente lettera e) e’ aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

La Ministra: Cartabia