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Protesto: periculum in mora

Protesto: periculum in mora

Essere protestati per non aver potuto far fronte al pagamento di un debito attraverso un titolo di credito, ossia un assegno o una cambiale, può succedere a tutti, molto spesso senza nemmeno rendersene conto. Ci sono delle tempistiche ben precise per le quali possiamo ritrovarci nella condizione di essere protestati. Ogni titolo di credito possiede le proprie caratteristiche e, in base a queste, vengono definite le relative tempistiche di scadenza e, di conseguenza, la possibilità di levare il protesto.

Assegni e scadenze

Il creditore capisce di aver ricevuto degli assegni scoperti nel momento in cui va ad incassare la somma relativa, ma se ne vede negata la possibilità. A questo punto, senza attendere i tempi prestabiliti, può avviare la procedura che porta al pignoramento. Anche se ciò avviene in maniera diretta, esistono delle scadenze precise per gli assegni. La prescrizione per un assegno non esiste, ma allo stesso tempo può essere richiesta la prescrizione per il credito e il diritto che è scaturito da esso, dal quale è stato emesso l’assegno. Inoltre, la scadenza vera e propria indicata sull’assegno stesso, è stabilita in 8 giorni se la banca in cui viene presentato l’assegno appartiene alla stessa città, o dopo 15 giorni se la banca appartiene ad una città diversa o fuori piazza. Allo scadere di questi termini, il debitore, ovvero chi ha emesso l’assegno, può chiedere alla banca di emissione di cancellare l’ordine di pagamento. Quando l’assegno scade, può comunque cadere in prescrizione; infatti, il creditore può agire in qualsiasi modo per recuperare il proprio credito, che per lui costituisce un diritto. L’assegno, di norma, scade dopo sei mesi dall’emissione, ma ciò non vuol dire che al termine il creditore perda la facoltà di appellarsi ad un giudice per tutelarsi nei confronti chi ha emesso l’assegno.

Tempi per protesti cambiari

La procedura per il protesto di una cambiale non è molto diversa da quella che porta al protesto di un assegno, sia esso postale o bancario. Allo stesso tempo, però, ci possono essere delle differenze riguardo le tempistiche sulle scadenze dei titoli. La scadenza per le cambiali a vista è di un anno, partendo sempre dalla data di emissione, mentre per le cambiali con data prefissata la scadenza è di due giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa. Il creditore, ovvero il portatore della cambiale, potrà richiedere la somma che non gli è stata riconosciuta, i relativi interessi maturati in maniera automatica e legalmente previsti e il rimborso di tutte le spese accessorie a cui si va incontro per la riscossione forzata del titolo. A questo punto, il protestato ha 10 giorni di tempo per adempiere alla sua obbligazione di pagamento.

Periculum in mora

Perché sussistano i requisiti che portano alla cancellazione di un protesto, questo deve essere categorizzato come illegittimo o errato. Gli assegni protestati, infatti, possono essere riabilitati immediatamente se sussiste il Periculum in Mora. Nello specifico, questo si verifica nel caso in cui il protesto permanga almeno per un anno nell’apposito registro, anche se il pagamento del titolo è avvenuto entro 12 mesi, provocando così un pregiudizio istantaneo e irreparabile. “La tutela del diritto di credito in via di urgenza è ammessa soltanto quando tale diritto si ponga in stretta connessione con un diritto non patrimoniale, di modo che la lesione del credito si traduce nella violazione di un diritto fondamentale, assumendo i connotati della irreparabilità”: questo è quanto deciso e deliberato dall’orientamento della giurisprudenza.