La Banca d’Italia possiede la CR, che non è altro che un sistema informativo dove tutte le banche o le società in grado di emettere crediti registrano informazioni su quest’ultimi insieme a tutte la garanzie associate. In questa lista clienti non è registrato solo chi non è in regola con i pagamenti, ma anche tutti coloro che hanno semplicemente un prestito, un mutuo o hanno effettuato un acquisto rateizzato con finanziamento. La maggior parte dei clienti in lista nella CR non sono cattivi pagatori ma anzi, sono coloro che con i pagamenti sono in regola. I dati di ogni singola concessione di credito vengono memorizzati proprio per avere tutta una story time del cliente, in cui sono registrati i pagamenti, le tempistiche e di conseguenza seil cliente è stato preciso o meno. Va da se che chi nel CR possiede una storia ben messa riuscirà ad ottenere dei finanziamenti in maniera più semplice e veloce. Tutti gli intermediari del credito possono avere queste informazioni per tutelarsi e per riuscire a concedere dei prestiti anche a coloro che non hanno garanzie da offrire ma hanno semplicemente una story time del credito ben posizionata.
Nel momento in cui nella lista della CR non si possiede una buona storia del proprio debito, non è detto che no si riesca comunque ad ottenere un finanziamento dato che tutti gli intermediari che entrano negli atti registrati, possono farlo solo ed esclusivamente per gli ultimi tre anni, dimenticando quindi la precedente storia del cliente. Quindi qualunque persona abbia avuto dei problemi a pagare dei debiti in passato, passati tre anni non sarà più catalogato come cattivo pagatore.
Molti sostengono che sarebbe stato opportuno chiudere l’accesso ai dati contenuti nella centrale dei rischi dato che molte famiglie e imprese hanno avuto difficoltà nel periodo di emergenza Covid e hanno avuto l’esigenza di chiedere dei prestiti o ancor di più hanno avuto difficoltà nell’essere puntuali a pagare dei debiti stipulati in precedenza. Questa situazione ha fatto si che tanti clienti si trovassero iscritti in CR come cattivi pagatori. C’è da considerare però che sospendendo questa utilissima fonte di informazioni per tutti gli intermediari finanziari, non ci sarebbero elementi da considerare per concessione nuovi crediti e finanziamenti e d’altra parte per tutti coloro che invece sono riusciti ad adempiere in maniera precisa e regolare non ci sarebbero agevolazioni e condizioni più favorevoli nelle concessioni. Anche se il blocco della CR nel periodo Covid non c’è stato, il governo è comunque intervenuto e ha dato delle indicazioni precise sugli elementi da considerare per evitare iscrizioni in liste nere.
In questo periodo molto complicato la Banca d’Italia è intervenuta dando indicazioni specifiche considerando i vari protocolli emanati a sostegno delle famiglie e delle imprese con la legge Cura Italia e successive. Non vengono quindi segnalati i ritardi nei pagamenti per tutti coloro che rientrano nel beneficio moratoria dato che le rate e i protesti sono sospesi e una volta che questa è stata concessa non si potrà venire segnalati in CR. Se l’iscrizione come cattivo pagatore è stata fatta in un periodo antecedente a quello in cui è stata concessa la moratoria, questa iscrizione non potrà essere evitata. La moratoria, ovvero la concessione fatta per poter evitare di essere catalogato come un cattivo pagatore, viene fatta esclusivamente a chi non possedeva al momento della richiesta delle segnalazioni di inadempimento per quanto riguarda gli obblighi di prestiti contratti in precedenza.
Nella lista CR ovviamente sarà riportato anche il cliente che è stato protestato. Ricordiamo che il protestato è catalogato come un cattivo pagatore ma non viceversa. Un cliente che è in ritardo con un pagamento non è assolutamente detto che sia stato protestato, se volete approfondire la differenza tra le due posizioni vi invitiamo a leggere il nostro articolo cliccando qui.
A volte può accadere che non si riesca ad adempiere a tutti i nostri debiti, e per questo si va in contro al protesto. Questo istituto ha infatti il compito di ufficializzare il mancato pagamento dei debiti.
Il creditore infatti dopo aver presentato per il pagamento un titolo in banca (es. assegno, vaglia, ecc), non potendo incassare quanto dovuto, ha la facoltà di rivolgersi ad un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario, oppure dal segretario comunale nei comuni sprovvisti di notaio e ufficiale giudiziario).
Il pubblico ufficiale che ha il compito di richiedere l’adempimento effettuando la cosiddetta “levata del protesto” e, nel caso in cui ciò non avvenga, avrà il compito di inserire il debitore tra i protestati. Il protesto non è cosa da sottovalutare, infatti porta a delle conseguenze più o meno fastidiose che analizzeremo più nel dettaglio di seguito.
Il protesto non rientra tra la sfera penale anche se le conseguenze che apre sono sia di carattere civile che amministrativo: infatti il creditore avrà la possibilità di rivalersi sul patrimonio del debitore (sia esso una persona fisica o una società), dato che possono essere pignorati sia tutte le sue proprietà che tutti i suoi possessi.
Un ufficiale giudiziario, con il titolo esecutivo, con o senza la presenza di una forza pubblica, procede al pignoramento.
Si inizierà quindi a reperire gli oggetti che si riterranno di più semplice liquidazione e che verranno reputati delle fonti di guadagno. Se tali beni non dovessero essere sufficienti, si passa ai beni immobili, cioè si rischia di perdere la propria casa che verrà poi rivenduta all’asta. Il giudice può decidere se eseguire l’asta con incanto, cioè dando al debitore la possibilità di effettuare un offerta o senza incanto, dove i soggetti interessati parteciperanno ad un asta dove il prezzo di partenza dell’immobile sarà sicuramente più basso del suo valore effettivo.
Qualora i beni pignorati non fossero sufficienti, si andrà a ricercare tutto ciò che è in possesso del debitore, e qualora di beni non ce ne siano, si interviene pignorando lo stipendio proveniente sia da privato che da pubblico, i vari sussidi, le indennità e anche la pensione.
In ogni caso il pignoramento non potrà mai superare un quinto del totale dello stipendio o dell’indennità percepita.
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