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Rappresentante azienda protestato, attenzione agli assegni

Assegni dopo il protesto

Innanzi tutto poniamo l’attenzione sulla possibilità di venire protestati, sia per quanto riguarda la nostra figura giuridica sia per quanto riguarda la nostra attività, la nostra società o comunque l’entità lavorativa a nostro nome. Infatti il protesto anche se molti fanno fatica ad elaborarlo, non scatta solo nei confronti di un singolo soggetto e quindi quando sarà il suo nome e cognome ad essere iscritto nel registro dei protesti, ma anche verso la denominazione dell’azienda.

Protesto di persona giuridica

Il protesto di persona giuridica viene a figurarsi prorpio quando tra i protesti esistenti viene a comparire l’azienda con il suo indirizzo. Un protesto infatti non si collega solamente al nome dell’amministratore di una società, ma è la società stessa a venirne coinvolta. Se l’assegno emesso dall’aministratore della società che rientra tra quelli protestati, impegna ovviamente anche la stessa società. L’apposizione della sottosrizione su un titolo di credito nel quale viene espressa la posizione stessa nei confronti della società per la quale viene emesso, rende chiara ed esplicita nei confronti di terzi l’assunzione di un’obbligazione per nome d’altri. Quando questa specifica viene fatta ed esplicitata le conseguenze giuridiche nei confronti del titolo emesso, compreso il protesto è rivolto all’amministratore coinvolgendo anche la società stessa nell’iter che en consegue. In alternativa gli effetti del protesto con tutto il carico che ne deriva va solamente nei confronti di colui che ha sottoscritto l’assegno.

Protesto levato per società o amministratore

Il protesto va perciò levato nei confronti di coluui che firma il titolo se èm espressa solo la sua figura. Se nel titolo è specificata la posizione del soggetto all’interno della società, ovviamente è la società a rispondere del protesto. In poche parole se la persona che emette il titolo sta rappresentando l’azienda in quel momento, sarà il rappresentato a rispondere delle conseguenze. Se non fosse fatto esplicito del rapporto tra le parti allora la responsabilità resta a carico di chi ha emesso il titolo, di chi lo ha sottoscritto.

Leggi che regolano la fattispecie

Se un socio, o un qualsiasi rapresentatnte della società emette un titolo di pagamento, assegno o altro, è obbligato ad inserire la ragione sociale del’azienda per la quale sta adempiendo. Se questo titolo riscontrasse dei problemi, i creditori si potrebbero rifare sulla persona anzichè sulla società. In pratica in caso di protesto, ad essere iscritto al CAI non sarebbe l’azienda ma colui che ha emesso e firmato l’assegno. Per praticità si appone sempre il timbro in cui vengono raccolti tutti i dati, ma in mancanza di esso possono tranquillamente essere scritti accanto alla firma. Art 11 della legge sugli assegni: “quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto sentenze Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento “funzionale” tra chi sottoscrive e l’ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione. La sottoscrizione dell’assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall’art. 8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l’identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l’assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l’uno e/o l’altro degli accertamenti suddetti”.