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Privacy per un protestato

Privacy per un protestato

Come già sappiamo, un soggetto protestato viene iscritto a liste pubbliche pubblici registri, che chiunque può consultare facilmente. Scoprire chi è protestato è alquanto semplice e questo è importante per per la tutela del creditore e di tutti coloro che potrebbero avere a che fare con soggetti protestati. Ma tutto ciò deve fare i conti con la questione privacy, che viene meno quasi totalmente con l’iscrizione a liste e registri pubblici, in cui i dati privati e anagrafici dei soggetti protestati possono essere individuati in pochissimo tempo.

Il diritto all’oblio

Ogni protesto levato viene inserito in maniera piuttosto automatica nel registro informatico dei protesti, dove può rimanere fino a ben 5 anni dalla data in cui è stato pubblicato. Successivamente, il soggetto protestato si vedrà riconosciuto il diritto all’oblio, vale a dire che, una volta cancellato il protesto, quest’ultimo è come non fosse mai esistito. Lo stesso vale se la cancellazione avviene in maniera anticipata, quindi prima dei cinque anni, il che è possibile quando si riscontrano situazioni di illegittimità, errore, o in caso di avvenuto pagamento (legge 235/200). Questo limite di durata dei dati online, e quindi il diritto all’oblio, è sorto in tempi passati, quando le cose erano molto diverse; oggi, è molto semplice gestire i dati online, il che ci permette di avere dati sempre aggiornati e, il più delle volte, gli aggiornamenti avvengono in maniera automatica, così da ovviare a ogni possibile errore. Invece, quando il registro era cartaceo e gli aggiornamenti avvenivano in maniera manuale, risultava alquanto difficile cancellare i dati al momento della scadenza; pertanto, questi dati rimanevano iscritti nei registri molto più del dovuto.

Autorità garante della Privacy

L’Autorità Garante della Privacy si è interessata notevolmente alla questione, chiarendo che il protesto sanato va assolutamente cancellato da tutti gli archivi, registri e banche dati; allo stesso modo vanno cancellati anche tutti i dati personali e non del debitore protestato. Ciò deve avvenire immediatamente dopo la scadenza dei cinque anni o subito dopo la cancellazione anticipata del protesto per errore o illegittimità. Questi protesti devono essere considerarti come mai stati iscritti all’interno dei registri, con particolare riferimento e attenzione ai registri di società private che possono erogare credito, in modo da facilitare la ripresa del soggetto protestato. L’Autorità Garante della Privacy ha sottolineato che il diritto all’oblio è valido sull’intero sistema, comprese le banche dati private. Infatti, la legge 235 e dal Decreto 316 del 2000 sottolinea che “le finalità e le scelte perseguite dalla disciplina intervenuta non possono essere eluse, anche sulla base dei principi di cui all’art. 9 della Legge 675/96, trattando i dati, cancellati in base alle predette disposizioni, in banche dati od archivi paralleli di analogo contenuto, nei quali siano riportate informazioni anche esatte, ma risalenti nel tempo e di cui in rapporto alle finalità perseguite non è giustificato l’ulteriore trattamento”, considerando il decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 che, appunto, affronta il tema della privacy nei protesti, che andava ad integrare la Legge 675 del 31 dicembre 1996.

Privati e banche dati

Conosciuti anche come SIC (Sistemi di Informazione Creditizia), le banche dati private, contengono tutte le informazioni riguardanti i protesti, il loro andamento e il loro status, favorendo ulteriormente la diffusione di questi dati. Le società di credito, infatti, si avvalgono di tali informazioni per regolare i fidi e le concessioni di credito in genere, in modo da poter verificare ed avere sempre sotto controllo l’affidabilità del soggetto che ne fa richiesta. Anche se per un lungo periodo non è stata presente una legge che regola l’attività che le società private svolgono, il provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, G.U. 23.12.2004, n. 300 è corso ai ripari fissando definitivamente le regole che i sistemi di informazione creditizia devono necessariamente rispettare.