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Privacy per un protestato

Privacy per un protestato

Come già sappiamo un soggetto protestato si troverà presto iscritto a liste pubbliche, pubblici registri e tra le altre cose, tutti di facile consultazione. Riuscire a sapere chi è protestato è diventato alquanto semplice, soprattutto per la tutela del creditore e di tutti coloro abbiano a che fare con il soggetto in questione in modo da evitare il perseguire di situazioni spiacevoli. Tutto ciò deve fare i conti con la questione Privacy che infatti viene meno quasi totalmente, trovando dati privati e anagrafici in pochissimo tempo.

Il diritto all’oblio

Ogni protesto che viene levato va inserito in maniera piuttosto automatica nel registro informatico dei protesti dove può restarvi per una durata che arriva fino a ben 5 anni partendo dalla data in cui è stato pubblicato. Successivamente a questo tempo, il soggetto protestato si vede riconosciuto il diritto dell’oblio, vale a dire che una volta cancellato il protesto, quest’ultimo è come non fosse mai esistito. Lo stesso vale se la cancellazione non avviene dopo cinque anni ma anche in maniera anticipata quando vengono a verificarsi situazioni di illegittimità, errore o pagamento avvenuto. (legge 235/200). Questo limite di durata dei dati online, e quindi del diritto all’oblio, è sorto da tempi più indietro di quelli attuali dove la facilità di avere dati online permette di avere dati sempre aggiornati e il più delle volte in maniera automatica per ovviare ad ogni possibile errore. Infatti prima quando il registro era cartaceo e gli aggiornamenti erano per lo più manuali, risultava molto difficile cancellare ogni dato alla scadenza tanto che si potevano trovare informazioni per tempistiche molto più lunghe del dovuto.

Autorità garante della Privacy

L’Autorità Garante della privacy si è interessato notevolmente alla questione e ha ben chiarito come il protesto che è stato sanato va assolutamente cancellato da tutti gli archivi, registri e banche dati, così come tutti i dati personali e non, del debitore protestato. Questo deve avvenire immediatamente dopo la scadenza o dopo aver cancellato anticipatamente il protesto per motivi di errore o illegittimità. Tali protesti devono essere considerarti come mai stati iscritti in tali registri con particolare riferimento e attenzione ai registri di società private che possono erogare credito, per facilitare una ripresa del soggetto protestato. L’Autorità garante della Privacy ha sottolineato che il diritto all’oblio è valido sull’intero sistema, comprese le banche dati privati, infatti, la legge 235 e dal Decreto 316 del 2000 sottolinea che le finalità e le scelte perseguite dalla disciplina intervenuta non possono essere eluse, anche sulla base dei principi di cui all’art. 9 della Legge 675/96, trattando i dati, cancellati in base alle predette disposizioni, in banche dati od archivi paralleli di analogo contenuto, nei quali siano riportate informazioni anche esatte, ma risalenti nel tempo e di cui in rapporto alle finalità perseguite non è giustificato l’ulteriore trattamento etc. Considerando il decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 che appunto affronta il tema della privacy nei protesti, che andava ad integrare la Legge 675 del 31 dicembre 1996.

Privati e banche dati

Conosciute anche come SIC (sistemi di informazione creditizia), le banche dati private, possiedono tutte le informazioni riguardanti i protesti, il loro andamento e il loro status, facendo in modo da pubblicizzare ulteriormente la diffusione dei dati stessi. Le società di credito infatti si avvalgono di tali informazioni per regolare i fidi e le concessioni di credito in genere in modo da poter verificare ed avere sempre sotto controllo l’affidabilità del soggetto che ne fa richiesta. Anche se per un lungo periodo non è stata presente una legge che regola l’attività che le società private svolgono, il provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, G.U. 23.12.2004, n. 300 è corso ai ripari fissando definitivamente le regole che i sistemi di informazione creditizia devono necessariamente rispettare.