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Procedimento europeo per protestati all’estero

Procedimento europeo per protestati all'estero

Quando è necessario procedere con un’ingiunzione di pagamento servirà obbligatoriamente avviare la richiesta per emettere un apposito provvedimento richiedendola direttamente al giudice di competenza nello Stato in cui il debitore protestato ha deciso di trasferirsi. Nella richiesta compariranno le informazioni principali del debitore e soprattuto del credito al quale chiede adempimento, e questa va redatta dal creditore stesso. A questa richiesta non andrà allegato né il titolo di credito al quale richiede riscossione, né altri documenti che certificano l’autenticità della richiesta, ma sarà sufficiente fornire informazioni e una descrizione dettagliata della situazione che si è venuta a creare.

Rischio di opposizione

Il giudice a questo punto esaminerà la domanda pervenuta, se la riterrà attendibile procederà con l’emissione del decreto ingiuntivo europeo. A questo punto il debitore verrà informato e contattato direttamente al suo nuovo indirizzo nello stato estero. Il debitore ovviamente ha il diritto di opporsi e per farlo ha tempo trenta giorni, ma trascorsa tale tempistica, se il pagamento richiesto dal creditore per la somma dovuta non viene effettuato, sarà possibile rendere esecutiva la procedura di pignoramento. La legge alla quale va fatta appello per procedere con il pignoramento non è quella dello Stato del creditore ma sarà quella dello Stato in cui il debitore si è trasferito. Bisogna necessariamente sottolineare che per  procedere all’ingiunzione europea si deve ricorrere ad uno studio legale sito nello stato straniero e specializzato in recupero dei crediti verso paesi internazionali. Le procedure e la burocrazia creano lungaggini non indifferenti come allo stesso tempo lo sono i costi da sostenere. Proprio per questo il creditore dovrà ben valutare se vale la pena o meno iniziare la procedura e fare richiesta, considerando l’entità del credito.

Recuperare un credito per protestati extra Unione Europea

Quando il debitore pignorato si è trasferito in uno stato non facente parte dell’Unione Europea, per il creditore recuperare il proprio credito sarà complicato ma non del tutto impossibile. Non si farà più una richiesta di ingiunzione europea ma si dovrà provvederea una richiesta di esecutorietà del titolo al nuovo stato di appartenenza del debitore e avviare una procedura esecutiva.

Pignoramento di un conto corrente estero

Non è semplice procedere con un pignoramento di un conto corrente estero anche se è ammesso dalla legge a tutela del creditore. Innanzi tutto il creditore stesso dovrà avere la certezza che questo conto esista e dovrà sapere con certezza anche l’istituto di credito presso il quale è stato aperto. Se il debitore ha proceduto in maniera corretta questo sarà semplice dato che un conto corrente estero, per legge va dichiarato al Fisco.Per il creditore non sarà impossibile a questo punto riuscire a risalire alle somme che sono state depositate in tale conto chiedendo all’ufficiale giudiziario o ai gestori dell’anagrafe tributaria. In alternativa il creditore può chiedere di eseguire un accesso alla sede legale del debitore o alla residenza stessa. Va verificato se esistono beni da pignorare o comunque se i beni esistenti sono sufficienti a soddisfare il credito; il debitore è obbligato a rivelare l’esistenza di tutti i beni di sua proprietà. Nel momento in cui si viene a verificare la situazione per la quale il debitore in Italia risulta nulla tenente ma all’estero possiede dei conti correnti, c’è la possibilità di essere perseguito penalmente soprattutto per frode ed evasione fiscale.