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Protestato per mancato pagamento per caso fortuito o forza maggiore

Protestato per mancato pagamento per caso fortuito o forza maggiore

Può accadere più spesso di quanto si pensi, dimenticanza o distrazione possono portare a non pagare un proprio debito che risulta quindi insoluto. Questo a lungo andare se non sanato può essere un motivo di protesto e portare a tutte le conseguenze legate ad esso. Dimenticarsi una data, o far passare volontariamente una scadenza può essere normale, ma potrebbe anche succedere di trovarsi impossibilitati ed avere difficoltà od impedimenti che ci facciano essere fisicamente pronti per adempiere al pagamento. Sicuramente, ad oggi con i pagamenti online, facili, veloci, tramite bonifico o attraverso circuiti nazionali o internazionali è semplice pagare anche da casa, ma ci sono situazioni davvero avverse che possono far si che il pagamento non possa essere davvero effettuato. La legge in questo caso ci tutela o si finisce comunque per essere protestati?

Protestato in ogni caso

Esaminando tutti i casi simili possiamo affermare che per la legge la procedura di protesto va avanti in ogni caso. I casi che possono aver portato ad una mancanza nei confronti del proprio debitore possono essere anche gravi, problemi di salute o incombenze imminenti che fanno passare in un secondo piano il lavoro e tutto ciò che ne fa parte. Purtroppo però, nel momento in cui si viene protestati per una mancanza simile, e ci si adopera per chiedere una cancellazione dal CAI, questa richiesta viene revocata e di conseguenza ci sarà anche l’impossibilità di emettere assegni per sei mesi. Secondo la norma dell’art. 10 bis della l. 386/90 se un assegno non è stato pagato, il traente subisce sia l’iscrizione all’archivio della Centrale di Allarme Interbancaria, sia una revoca di sistema, ovvero il divieto di emettere assegni per sei mesi e l’obbligo di restituire tutti quelli in suo possesso. Per evitare che questo avvenga ovviamente si potrà come per le altre casistiche adempiere al pagamento dell’importo dell’assegno, degli interessi e della mora prevista, nel termine stabilito di 60 giorni.

Tribunale e forza maggiore

Nel momento in cui il Tribunale riceve un ricorso in questa casistica, per prima cosa si accerta che l’assegno non è effettivamente stato pagato, e che il ricorso che il debitore ha affrontato è relativo ad un’impossibilità oggettiva di forza maggiore o caso fortuito, come detto sopra per un problema fisico, di salute o qualche altra impossibilità effettiva. Viene inoltre appurato che l’unica persona ad adempiere e ad agire sul conto sia proprio il malcapitato dato che in alternativa potesse essere incaricato qualcun altro, non ci sarebbe scusante che tenga. Tenuto conto di quanto potrebbe essere accaduto, nessun giudice mettendo in pratica la norma, abrogherebbe la procedura di protesto. Nessuna scusante è accettata per non aver adempiuto nei termini stabiliti, dato che la norma non prevede casistica di forza maggiore a riguardo dei termini di pagamento.